I regimi di qualità che possono beneficiare dell’intervento devono essere conformi con quanto riportato nell’Articolo 47 del Regolamento UE 2022/126. In particolare, deve essere garantita la specificità del prodotto finale che deve essere contraddistinto da caratteristiche ben distinguibili, particolari metodi di produzione o una qualità del prodotto finale superiore alle norme commerciali correnti. La partecipazione ai regimi di qualità che beneficiano dell’aiuto previsto dall’intervento deve essere aperta a tutti i produttori e prevedere dei disciplinari di produzione vincolanti e verificabili dalle autorità pubbliche o ad organismi di controllo.
La tipologia di intervento considera:
– Sostegno alle associazioni e ad altri organismi di tipo associativo o cooperativo per la partecipazione ai regimi di qualità istituiti dall’UE e ai sistemi di qualità nazionali e regionali indicati nella domanda di aiuto;
– Sostegno alle aziende agricole in forma singola che per la prima volta aderiscono ai regimi di qualità;
– Sostegno alle reti di imprese agricole.