(ex misura 10 intervento 10.1.2)
L’intervento prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) stabiliti per la fase di coltivazione, aderendo al Sistema di Qualità Nazionale Produzione integrata (SQNPI).
I DPI sono approvati con provvedimenti regionali, sulla base delle “Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture”. L’adesione ai DPI si configura, inoltre, come applicazione della Difesa integrata volontaria prevista dalla Direttiva sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (come previsto nel PAN).
Condizioni di ammissibilità
C01 - Il beneficiario singolo o associato deve essere imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile, titolare di partita Iva attiva in campo agricolo e iscritto al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. per attività agricola.
C04 - Adesione del beneficiario al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI).
C05 - Le superfici eleggibili devono essere individuate in SQNPI. Sono ammissibili al sostegno le seguenti colture/raggruppamenti colturali: ortive, carciofo, agrumi, vite da tavola, altri fruttiferi (esclusa frutta a guscio), pesco, vite da vino, riso, mais, frumento, sorgo, olivo, cardo e pomodoro da industria.
CX6 - La superficie ammessa a premio con la domanda di sostegno per le colture/ raggruppamenti colturali agrumi, vite da tavola, altri fruttiferi (esclusa frutta a guscio), pesco, vite da vino e olivo deve essere condotta per tutto il periodo pluriennale d’impegno.
Per le colture/raggruppamenti colturali ortive, carciofo, riso, mais, frumento, sorgo, cardo e pomodoro da industria la superficie ammessa a premio deve essere condotta per tutto l’anno d’impegno relativo alla domanda in cui tale particella è stata inserita.
Impegni quinquennali
I01 - Applicazione conforme, in regime SQNPI, dei disciplinari di produzione integrata (DPI) approvati a livello regionale, articolati in “norme generali” e “norme per coltura” e relativi ai seguenti aspetti agronomici: lavorazioni del terreno, avvicendamento colturale, irrigazione, fertilizzazione, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, regolazione delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari e scelta del materiale di moltiplicazione.
Pagamento euro/ha/anno
Agrumi: 384,00 |
Vite da vino: 475,00 |
Olivo: 286,00 |
Fruttiferi: 509,00 |
Seminativi: 171,00 |
Ortive: 658,00 |
Pomodoro da industria: 208,00 |
(ex misura 10 intervento 10.1.1 - intervento 2 agricoltura conservativa)
L’intervento risponde in via prioritaria all’esigenza di favorire la conservazione del suolo attraverso la diffusione di tecniche di coltivazione che ne minimizzano il disturbo e favoriscono il miglioramento della sua fertilità attraverso gli impegni previsti dalle due azioni:
Condizioni di ammissibilità
C01 - Il beneficiario singolo o associato deve essere imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile, titolare di partita Iva attiva in campo agricolo e iscritto al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. per attività agricola.
C04 - L’intervento è applicabile sulle superfici a seminativo localizzate nel territorio regionale che nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda di sostegno sono state coltivate con colture annuali o ordinariamente arate e seminate annualmente.
C05 - I beneficiari aderiscono con una superficie minima di 4 ettari.
C06 - Sono ammissibili le sole colture annuali appartenenti alle seguenti categorie:
Impegni
Azione SRA003.1 - Adozione di tecniche di semina su sodo / no tillage (NT)
Azione SRA003.2 - Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o di tecniche di Lavorazione a bande / strip tillage.
Pagamento euro/ha/anno
250,00 euro/ettaro/anno sia per l'azione 3.1 che per l'azione 3.2. |
Al pagamento si applica la seguente degressività:
fino a 8.000,00 euro/anno 100% dell'importo |
oltre 8.000,00 e fino a 16.000,00 euro/anno 80% dell'importo |
oltre 16.000,00 euro/anno: 60% dell'importo |
(ex misura 10 intervento 10.1.5 conservazione di razze locali minacciate di abbandono)
L’intervento prevede un sostegno ad UBA a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente nella conservazione delle risorse genetiche di interesse locale soggette a rischio di estinzione genetica, meno produttive rispetto ad altre razze e destinate ad essere abbandonate se non si garantisce a questi allevatori un adeguato livello di reddito e il mantenimento di un modello di agricoltura sostenibile.
Condizioni di ammissibilità
C01 - Agricoltori singoli o associati.
CX1 - Allevatori custodi riconosciuti.
C03 - Iscrizione della razza a rischio di estinzione/erosione al Repertorio Regionale.
C04 - Capi di razze iscritte al Repertorio Regionale classificate a rischio di erosione/estinzione (bovini, equidi, ovini, caprini, suini) con codice di allevamento regionale e iscritti nei libri genealogici delle rispettive razze.
Impegni
I01 - Coltivare almeno una risorsa genetica locale a rischio di erosione genetica agraria per l’intero periodo di impegno.
Pagamento euro/ha/anno
Il range in euro/UBA/anno previsto è il seguente: 160,00-318,16. |
Al pagamento si applica la seguente degressività:
fino a 4.000,00 euro/anno: 100% dell'importo |
oltre 4.000,00 e fino a 6.000,00 euro/anno: 80% dell'importo |
oltre 6.000,00 euro/anno: 60% dell'importo |
(ex misura 10 intervento 10.1.4 conservazione on farm delle risorse genetiche vegetali di interesse agrario a rischio di erosione genetica)
L’intervento risponde in via prioritaria all’esigenza di favorire la conservazione del suolo attraverso la diffusione di tecniche di coltivazione che ne minimizzano il disturbo e favoriscono il miglioramento della sua fertilità attraverso gli impegni previsti dalle due azioni:
Condizioni di ammissibilità
C01 - Agricoltori singoli o associati.
C02 - Altri soggetti pubblici o privati.
C03 - Risorse genetiche vegetali locali di interesse agrario a rischio di erosione/estinzione iscritte al Repertorio Regionale.
C04 - Risorse genetiche di specie legnose da frutto locali a rischio di erosione/estinzione iscritte al Repertorio Regionale e/o all’Anagrafe nazionale. Non sono ammesse le piante isolate.
C05 - Le superfici devono essere possedute in base a un legittimo titolo di conduzione ammesse per il loro inserimento nel fascicolo aziendale.
Impegni
I01 - Coltivare almeno una risorsa genetica locale a rischio di erosione genetica agraria per l’intero periodo di impegno.
I02 - Mantenimento per l’intero periodo di impegno delle superfici degli impianti di colture perenni.
I02 - Mantenimento per l’intero periodo di impegno delle superfici a colture annuali indicate nella domanda di sostegno, con possibilità di ruotare su appezzamenti aziendali diversi nel corso del periodo di impegno.
Pagamento euro/ha/anno
Arboree da frutto 900,00 |
Seminativi 700,00 |
Olivo 410,00 |
Ortive 460,00 |
Seminativi 171,00 |
Vite 600,00 |
Carciofo (fino a 5 ettari) 450,00 |
L’intervento, indirizzato a sostenere attività riguardanti la conservazione, l’uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse genetiche in agricoltura a tutela e valorizzazione dell’agrobiodiversità, prevede un pagamento volto al riconoscimento delle spese materiali e immateriali effettivamente sostenute dai beneficiari per realizzare le azioni necessarie ritenute di interesse allo scopo.
Condizioni di ammissibilità
CR07 - Enti/Agenzie regionali individuati dalla Regione e ai sensi di norme regionali e/o per competenze specifiche, tecniche e/o scientifiche in materia di risorse genetiche e agrobiodiversità.
La Regione ha individuato come beneficiario l’agenzia regionale AGRIS-Sardegna in quanto ai sensi della LR n. 16/2014 è l’ente che gestisce la Banca regionale del germoplasma.
Spese ammissibili
SP04 - Costruzione, acquisizione, inclusa la modalità di leasing, e miglioramento di beni immobili esclusivamente funzionali al raggiungimento dell'obiettivo del presente intervento.
SP05 - Spese per collezioni di risorse genetiche vegetali e microbiche, locali e in particolare di quelle a rischio di estinzione, di specie vegetali annuali o pluriennali e per adeguamento infrastrutture dedicate alla conservazione in situ e l’utilizzo delle comunità microbiche che colonizzano gli agroecosistemi.
SP06 - Spese per conservazione “in vivo” di nuclei di risorse genetiche animali locali a rischio di erosione genetica.
SP07 - Acquisto di nuovi macchinari e attrezzature.
SP08 - Spese per acquisto di beni e servizi e/o rimborsi spesa forfettari.
SP09 - Spese di gestione.
SP10 - Spese per incarichi professionali.
SP11 - Spese per investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo o manutenzione di programmi informatici, licenze, marchi commerciali, ecc.
SP12 - Spese per il personale dipendente, a tempo indeterminato o determinato (comprese missioni e trasferte).
SP13 - Spese per studi specifici su temi inerenti la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche di interesse agricolo e alimentare.
SP14 - Spese per il monitoraggio sanitario/fitosanitario ed eventuali analisi di laboratorio delle risorse genetiche animali e vegetali.
SP15 - Spese generali collegate alle spese SP04, SP05, SP06, SP10, come onorari di architetti, ingegneri ecc.
SP16 - Spese generali indirette riferite ad affitto di locali, utenze Pagamento euro/ha/anno energetiche ecc.
Pagamento euro/ha/anno
Non è prevista l'erogazione dell'anticipo |
Aliquota del sostegno:
100% (Rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute dal beneficiario) |
L’intervento prevede un pagamento annuale espresso in €/anno/beneficiario (di tipo forfettario determinato in base al range nel numero di alveari messi ad impegno) a favore dei beneficiari che praticano l’attività apistica in aree particolarmente importanti dal punto di vista ambientale e naturalistico. L’intervento, mira sia a contrastare il declino degli impollinatori, sia a supportare pratiche di apicoltura volte alla tutela della biodiversità, mediante un sostegno economico, a copertura dei maggiori costi e minori guadagni, per l’attività effettuata nelle aree sopra descritte. L’intervento, si compone di due azioni tra loro alternative, vale a dire che lo stesso apiario non può essere impegnato su entrambe le azioni durante tutto il periodo di impegno:
Condizioni di ammissibilità
C01 - Apicoltori singoli e associati registrati nella Banca Dati Apistica.
C03 - Iscrizione alla Banca Dati Apistica Nazionale, alla data del 31/12 dell’anno precedente alla domanda di sostegno.
C04 - Censimento annuale del patrimonio apistico detenuto dal beneficiario.
C05 - Adesione con un numero minimo di 40 alveari.
C06 - Praticare l’attività apistica nelle aree individuate dalla regione come importanti dal punto di vista del mantenimento dell’agrobiodiversità e per la conservazione della flora spontanea, con esclusione delle aree agricole ad elevata intensità agricola.
Impegni
I01 - Praticare l’attività apistica nelle aree come individuate secondo il criterio C06.
I02 - Non superare i 40 alveari per postazione, rispettando una distanza minima tra gli apiari della medesima azienda con lo stesso codice allevamento e sotto impegno di km 2.
I03 - Tenuta di un registro aziendale nel quale siano annotate le operazioni effettuate dalle aziende stesse.
I04 - Mantenere, per tutta la durata dell’impegno, il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nelle aree previste dall’intervento per un numero minimo di giorni pari a 60 nel caso dell’Azione 2, nel rispetto dei periodi di fioritura delle essenze botaniche.
I05 - Mantenere, per tutta la durata dell’impegno, il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nelle aree previste dall’intervento per 365 giorni/anno, nel caso dell’Azione 1.
I06 - Redazione e aggiornamento annuale di una relazione tecnica, riportante le aree e le relative specie botaniche interessate dall’intervento, il numero di alveari che si intende posizionare per postazione e, per gli aderenti all’azione 2, il periodo di permanenza degli apiari.
I07 - Esclusivamente per gli apiari ricadenti nell’Azione 2, ogni postazione scelta dal beneficiario, deve essere registrata nella apposita sezione apistica della BDN.
Pagamento euro/ha/anno
Gli importi dei pagamenti sono diversificati per Azione 1 e 2 e per classi di alveari. Sono espressi in €/anno/beneficiario, in base alle classi di alveari messe ad impegno. |
Si rimanda alla tabella degli importi unitari del sostegno – SRA18 riportata nel Complemento regionale di Sviluppo della Regione Sardegna a pag 146. |
(ex misura 11 agricoltura biologica)
L’intervento “Agricoltura biologica” prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore degli agricoltori o delle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente a convertire e a mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica nel rispetto del regolamento (UE) 2018/848 e dei relativi regolamenti attuativi, mediante la compensazione dei minori ricavi e/o maggiori costi dei processi produttivi collegati al rispetto del metodo di agricoltura biologica. L’intervento si applica su tutto il territorio regionale e a tutte le tipologie colturali e ai prati permanenti, prati-pascoli e pascoli, esclusi i terreni a riposo, e si articola in due azioni:
Condizioni di ammissibilità
CR1 - Agricoltori singoli o associati. La Regione Sardegna considera il beneficiario C01 l’imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, titolare di partita iva attiva in campo agricolo e iscritto al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. per attività agricola.
C03 - Le superfici eleggibili all’Azione SRA29.1 “Conversione all’agricoltura biologica” devono essere state notificate per la prima volta precedentemente all’avvio del periodo di impegno.
Le superfici eleggibili all’Azione SRA29.2 “Mantenimento dell’agricoltura biologica” devono essere presenti in una notifica nello stato di “pubblicata” precedentemente all’avvio del periodo di impegno.
Impegni
I01 - Applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici, su tutta la SAU oggetto di impegno, per tutta la durata del periodo di impegno.
I02 - Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.
I03 - Disponibilità delle medesime superfici oggetto di impegno in virtù di un diritto reale di godimento.
I04 - Iscrizione del beneficiario nell’elenco nazionale degli operatori biologici.
I05 - Adesione all’intervento con l’intera SAU e le UBA aziendali, ad eccezione degli equidi.
Pagamento euro/ha/anno
Gli importi dei pagamenti sono diversificati per i diversi raggruppamenti colturali al fine di considerare le diverse tecniche di produzione abituali e gli effetti degli impegni proposti. Per le superfici finalizzate all’alimentazione animale, si prevede una maggiorazione del pagamento solo a favore delle aziende zootecniche con allevamenti biologici. |
Si rimanda alla tabella degli importi unitari del sostegno – SRA29 riportata nel Complemento regionale di Sviluppo della Regione Sardegna a pag 153. |
L’intervento “Pagamento per il miglioramento del Benessere degli animali”prevede un sostegno per UBA (Unità di Bestiame Adulto) a favore degli allevatori che si impegnano volontariamente a sottoscrivere una serie di impegni migliorativi delle condizioni di allevamento delle specie oggetto dell’intervento per la durata di 1 anno, oltre le norme obbligatorie vigenti.
Le specie interessate all’intervento sono: ovini e caprini; suini; bovini da carne; bovini da latte.
Condizioni di ammissibilità
CR01 - Agricoltori singoli o associati. La Regione Sardegna considera il beneficiario C01 l’imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, titolare di partita iva attiva in campo agricolo e iscritto al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. per attività agricola;
CR03 - Numero minimo di UBA:
Impegni con specie interessate
Obbligo qualifica sanitaria azienda controllata (I anno) o certificata peste suina africana (suini).
Pagamento euro/ha/anno
Al pagamento si applica la seguente degressività:
fino a 50.000,00 euro/anno: 100% dell’importo |
oltre 50.000,00 fino a 75.000,00 euro/anno: 80% dell’importo |
oltre 75.000,00 euro/anno: 60% dell’importo |
(ex tipo intervento 13.1.1)
L’obiettivo dell’intervento è il mantenimento dell’attività agricola e/o zootecnica in zona montana.
Risulta necessario contribuire alla difesa di queste aree fragili con l’erogazione di una indennità annuale per ettaro che compensi gli svantaggi che gli agricoltori devono affrontare per lo svolgimento delle attività agricole e di allevamento, rispetto alle zone non soggette a svantaggi naturali.
Condizioni di ammissibilità
CR01 - Agricoltore in attività come definito al paragrafo 7.1.2 “Agricoltore in attività” del Complemento (CSR).
CR02 - Sono ammissibili al sostegno le superfici agricole ricadenti in zone montane e riportate nell’Allegato 3 del CSR.
CR03 - Sono ammissibili le superfici riportato al paragrafo 7.1.1.4 “Superficie agricola” del CSR. Le superfici agricole sono ammissibili a condizione che sia svolta almeno l’attività minima, definita a livello nazionale alla lettera c) punto 2) del paragrafo 7.1.1.3 “Attività agricola” del CSR.
Le superfici devono essere disponibili per l’intera durata dell’impegno (01.01-31.12).
Impegni con specie interessate
OB01 - I beneficiari sono tenuti al rispetto dei pertinenti Criteri di Gestione Obbligatori e delle norme in materia di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali ai sensi dell’art. 12 del Reg. UE n. 2021/2115 (Condizionalità rafforzata).
OB02 - I beneficiari sono tenuti al rispetto dei pertinenti requisiti di Condizionalità sociale, ai sensi dell’art. 14 del Reg. UE n. 2021/2115.
Pagamento a superficie/uba
L’importo massimo del sostegno riconosciuto è di 78,00 euro/ anno per ettaro di superficie agricola ammissibile.
Tale importo massimo decresce progressivamente secondo le seguenti classi di superficie agricola ammissibile all’aiuto:
SUPERFICIE |
SUPERFICIE |
SUPERFICIE |
---|---|---|
100% dell’importo unitario massimo | 73% dell’importo unitario massimo | 0% - nessun pagamento |
Al pagamento si applica la seguente degressività |
---|
fino a 30 ettari 78,00 euro/ettaro/anno; |
oltre 30 e fino a 70 ettari 57,00 euro/ettaro/anno; |
oltre 70 ettari 0,00 euro/ettaro/anno. |
(ex tipo intervento 13.2.1)
L’obiettivo dell’intervento è il mantenimento dell’attività agricola e/o zootecnica nelle zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane.
Risulta necessario contribuire alla difesa di queste aree fragili con l’erogazione di una indennità annuale per ettaro SAU che compensi gli svantaggi che gli agricoltori devono affrontare per lo svolgimento delle attività agricole e di allevamento, rispetto alle zone non soggette a vincoli naturali.
Condizioni di ammissibilità
CR01 - Agricoltore in attività come definito al paragrafo 7.1.2 “Agricoltore in attività” del Complemento (CSR).
CR02 - Sono ammissibili al sostegno le superfici agricole ricadenti in zone montane e riportate nell’Allegato 3 del CSR.
CR03 - Sono ammissibili le superfici riportato al paragrafo 7.1.1.4 “Superficie agricola” del CSR. Le superfici agricole sono ammissibili a condizione che sia svolta almeno l’attività minima, definita a livello nazionale alla lettera c) punto 2) del paragrafo 7.1.1.3 “Attività agricola” del CSR.
Le superfici devono essere disponibili per l’intera durata dell’impegno (01.01-31.12).
Impegni/altri obblighi
OB01 - I beneficiari sono tenuti al rispetto dei pertinenti Criteri di Gestione Obbligatori e delle norme in materia di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali ai sensi dell’art. 12 del Reg. UE n. 2021/2115 (Condizionalità rafforzata).
OB02 - I beneficiari sono tenuti al rispetto dei pertinenti requisiti di Condizionalità sociale, ai sensi dell’art. 14 del Reg. UE n. 2021/2115.
Pagamento a superficie/uba
L’importo massimo del sostegno riconosciuto è di 51,00 euro/ anno per ettaro di superficie agricola ammissibile. Tale importo massimo decresce progressivamente secondo le seguenti classi di superficie agricola ammissibile all’aiuto:
SUPERFICIE |
SUPERFICIE |
SUPERFICIE |
---|---|---|
100% dell’importo unitario massimo | 59% dell’importo unitario massimo | 0% - nessun pagamento |
Al pagamento si applica la seguente degressività |
---|
fino a 30 ettari 51,00 euro/ettaro/anno; |
oltre 30 e fino a 70 ettari 30,00 euro/ettaro/anno; |
oltre 70 ettari 0,00 euro/ettaro/anno. |
(ex tipo d’intervento 4.1.1)
L’intervento è finalizzato a potenziare la competitività sui mercati delle aziende agricole e ad accrescere la redditività delle stesse aziende, migliorandone, al contempo, le performance climatico - ambientali. Tali finalità saranno perseguite attraverso la valorizzazione delle strutture aziendali, l’incremento della produttività e l’adeguamento della struttura dei costi e dei ricavi aziendali.
Condizioni di ammissibilità
CR01 - Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell’art. 2135 del codice civile.
CR02 - La definizione dei possibili beneficiari potrà essere mirata, nell’ambito dei documenti attuativi del presente intervento, con l’obiettivo di migliorare il targeting dell’intervento.
CR03 - Sono escluse dai benefici del sostegno le imprese agricole che abbiano una dimensione minima espressa in termini di produzione standard inferiore a 25.000 euro.
CR04 - In caso di sostegno fornito attraverso strumenti finanziari, ai destinatari finali si applicano i medesimi criteri di ammissibilità per i beneficiari, così sopra riportati nei precedenti punti CR01, CR2 e, CR03.
CR05 - Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono una o più delle finalità specifiche indicate nella sezione “Spese ammissibili” alle lettere a), b), c), d), e).
CR06 - Sono ammissibili a sostegno tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell’allegato I del TFUE, con l’esclusione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
CR07 - La domanda di sostegno deve essere corredata di un piano aziendale (business plan).
CR08 - Non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile è al di sotto di 15.000 euro.
CR09 - È stabilito un limite all’importo massimo di spesa ammissibile erogabile per ciascun beneficiario per la durata dell’intero periodo di programmazione pari a 1.000.000 euro.
CR10 - È stabilito un importo massimo di spesa ammissibile erogabile per ciascuna operazione di investimento pari a 500.000 euro.
CR11 - Qualora il diritto dell’Unione comporti l’imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, può essere concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un periodo massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l’azienda.
CR12 - Non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all’Autorità di gestione dai beneficiari. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda o dalla pubblicazione dell’invito a presentare proposte, entro un termine stabilito dalla stessa Autorità di gestione non superiore a 24 mesi.
CR13 - Gli investimenti per la produzione di energia sono ammissibili solo se destinati all’autoconsumo aziendale dell’energia prodotta ovvero la capacità della installazione che produce energia non deve eccedere il fabbisogno annuale di consumo aziendale.
CR14 - Per le operazioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali, di cui alla lettera e) delle finalità del presente intervento, una quota non prevalente dei prodotti da trasformare può essere di provenienza non aziendale. Inoltre, la produzione trasformata e commercializzata deve comunque essere un prodotto agricolo ai sensi dell’allegato I al TFUE (con eventualmente una quota non rilevante di produzione non compresa nel citato Allegato I). I predetti concetti di prevalenza e rilevanza sono declinati nei documenti di attuazione del presente intervento sulla base delle caratteristiche strutturali e territoriali della regione.
Criteri di ammissibilità specifici per gli investimenti irrigui
Nel caso di investimenti irrigui sono previsti una serie di criteri ben dettagliati a pag 176 della scheda del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 (CSR 2023-2027).
Spese ammissibili
È prevista la concessione del sostegno ad investimenti connessi al ciclo produttivo agricolo delle aziende, che perseguano le seguenti finalità specifiche:
In materia di investimenti irrigui aziendali, nell’ambito dell’intervento SRD01 viene fornito un sostegno alle condizioni previste dai criteri di ammissibilità esclusivamente per:
Aliquota del sostegno |
---|
È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso |
40% Aliquota base |
50% per i giovani agricoltori |
60% per gli investimenti effettuati in aree svantaggiate |
70% per investimenti effettuati da giovani agricoltori in aree svantaggiate |
(ex sottomisura 6.4)
L’Intervento è finalizzato ad incentivare gli investimenti per le attività di diversificazione aziendale che favoriscono la crescita economica e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali, contribuendo anche a migliorare l’equilibrio territoriale, sia in termini economici che sociali.
Condizioni di ammissibilità
CR01 - Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell’art. 2135 del codice civile.
CR02 - Coadiuvanti familiari di imprenditori agricoli singoli o associati, ai sensi dell’art. 2135 del codice civile.
CR06 - Per azione a) Agriturismo, iscrizione all’Elenco Regionale/ Albo degli Operatori Agrituristici.
CR07 - Per azione b) Agricoltura sociale, iscrizione all’Elenco/ Albo Regionale delle Fattorie Sociali.
CR08 - Per azione c) Attività educative didattiche, iscrizione all’Elenco/Albo Regionale delle Fattorie Didattiche. Per azione e) iscrizione in Elenco/Albo regionale qualora prevista per legge.
CR10 - Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono le finalità dell’intervento.
CR11 - Le attività relative alla trasformazione di prodotti agricoli devono avere ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali del beneficiario.
CR12 - Sono ammissibili a sostegno gli interventi all’interno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa.
CR14 - presentazione di un Piano Aziendale e/o di un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell’operazione per il raggiungimento delle finalità dell’intervento.
CR15 - non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto di un importo minimo, quantificato in 15.000 euro.
CR16 - è stabilito un importo massimo di contributo pubblico erogabile per ciascuna operazione di investimento, quantificato in 200.000 euro.
CR17 - non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata dai beneficiari.
Impegni con specie interessate
Investimenti per la creazione, la valorizzazione e lo sviluppo delle seguenti tipologie di attività agricole connesse ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile:
Importi e aliquote di sostegno |
---|
È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo pubblico concesso per le singole operazioni |
Aliquota del sostegno 50% |
(ex misura 5)
Il crescente rischio climatico e meteorologico e l’insorgenza di problemi sanitari come fitopatie e epizoozie mettono a repentaglio le produzioni agricole e zootecniche per le quali si rende necessario disporre di misure di prevenzione o mitigazione e, nel caso del verificarsi di eventi avversi o catastrofali, anche di natura biotica, il ripristino del potenziale agricolo. L’agricoltura è soggetta a crisi e rischi dovuti a fattori ambientali sui quali gli agricoltori non possono esercitare nessun genere di controllo.
Al fine di assicurare il mantenimento dei redditi alle aziende agricole e la resilienza economica delle stesse, accanto agli interventi di gestione del rischio che saranno attivati a livello nazionale, risulta opportuno incentivare sistemi di prevenzione attivi, nonché di ripristino del potenziale agricolo danneggiato. l’intervento è suddiviso in due distinte azioni attivabili:
Condizioni di ammissibilità
CR01 - Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell’art. 2135 del codice civile.
CR04 - Sono ammissibili a sostegno le operazioni che perseguano le finalità di una o di entrambe le azioni previste nell’ambito del presente intervento.
CR05 - Sono ammissibili a sostegno tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell’allegato I del TFUE, con l’esclusione dei prodotti della pesca.
CR06 - presentazione di un Piano Aziendale (Business Plan) volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell’operazione per il raggiungimento delle finalità dell’intervento.
CR07 - per entrambe le Azioni (1 e 2), non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto dell’importo minimo di € 5.000,00.
CR08 - limite importo massimo di spesa ammissibile per ciascuna operazione. in riferimento specifico all’Azione 1 è stabilito in € 50.000,00; in riferimento specifico all’Azione 2 è pari a € 200.000,00.
CR09 - Con riferimento agli investimenti per il ripristino di cui all’Azione 2, il sostegno è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità, del fatto che si sia verificata (o che sia in atto) una calamità naturale (o un evento avverso/ evento catastrofico ad essa assimilabili) e che questa abbia causato la distruzione di non meno del 30 % del potenziale agricolo interessato. Tale valore del 30% è riferito alla media di produzione del triennio precedente o ad una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il più alto e il più basso.
CR10 - Con riferimento all’Azione 2:
Spese ammissibili
In merito all’ammissibilità delle spese si applica quanto previsto in materia di investimento, come riportato ai paragrafi 7.3.1 e 7.3.2 del CSR 2023-2027.
Importi e aliquote di sostegno |
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È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni. |
40% Aliquota base |
50% per i giovani agricoltori |
70% per investimenti effettuati da giovani agricoltori in aree svantaggiate |
(ex sottomisura 4.3 e 7.2)
L’intervento punta allo sviluppo socioeconomico delle aree rurali attraverso investimenti finalizzati a realizzare, adeguare e/o ampliare le infrastrutture di base a servizio delle imprese rurali (agricole e non), delle comunità rurali nonché dell’intera società. L’esistenza di tali infrastrutture, nuove o adeguate/ampliate, ha l’obiettivo da un lato di dotare i territori di quei servizi di base imprescindibili per combattere lo spopolamento, soprattutto nelle aree più svantaggiate, e dall’altro quello di rendere maggiormente attrattive le aree rurali quali luogo di residenza, studio, lavoro e benessere psicofisico.
Condizioni di ammissibilità
CR01 - Soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata.
CR02 - I soggetti di cui al CR01 devono essere proprietari o aventi la disponibilità delle aree e/o delle infrastrutture interessate dagli investimenti al momento della presentazione della domanda di sostegno tranne i casi in cui sia previsto un procedimento espropriativo o un acquisto di terreni.
CR04 - Le azioni sostenute dal presente intervento devono essere coerenti, laddove presenti, con i piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi nelle zone rurali e/o con le strategie di sviluppo locale.
CR05 - La viabilità sostenuta attraverso questa tipologia di investimento non dovrà prevedere vincoli di accesso, prevedendo quindi una fruizione plurima.
CR06 - Presentazione di un progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della efficacia dell’operazione per il raggiungimento delle finalità dell’intervento.
CR09 - È stabilito un contributo pubblico erogabile per il periodo di programmazione:
CR10 - È stabilito un importo massimo di contributo pubblico erogabile per ciascuna operazione di investimento:
CR11 - non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata dai beneficiari, Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell’invito a presentare proposte, entro un termine stabilito dalla stessa Autorità di Gestione non superiore a 24 mesi.
Spese ammissibili
In tale contesto, è prevista la concessione del sostegno ad investimenti in infrastrutture che perseguono la seguente finalità:
Reti viarie al servizio delle aree rurali: sostegno alla realizzazione, adeguamento e ampliamento della viabilità a servizio delle aree rurali e delle aziende agricole con l’obiettivo di rendere maggiormente fruibili le aree interessate dagli interventi, anche con riguardo alla messa in sicurezza del territorio.
Le spese ammissibili per ciascuna azione sono le seguenti:
Realizzazione, adeguamento e ampliamento della viabilità a servizio delle aree rurali e delle aziende agricole ad esclusione della viabilità forestale e silvo-pastorale:
Sono escluse le attività di manutenzione ordinaria.
Importi e aliquote di sostegno |
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È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori fino ad un massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni. |
Aliquota del sostegno: 100% (Rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute dal beneficiario). |
(ex sottomisura 4.3 e 7.2)
L’intervento ha come obiettivo lo sviluppo delle aree rurali attraverso investimenti finalizzati a realizzare, adeguare e/o ampliare infrastrutture a servizio delle imprese rurali (agricole e non), delle comunità rurali nonché dell’intera società con particolare attenzione agli aspetti di sostenibilità ambientale.
Condizioni di ammissibilità
CR01 - Soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata.
CR02 - I soggetti di cui al CR01 devono essere proprietari o aventi la disponibilità delle aree e/o delle infrastrutture interessate dagli investimenti ovvero essere gestori delle opere al momento della presentazione della domanda di sostegno.
CR04 - Gli Enti irrigui possono accedere al finanziamento di interventi infrastrutturali irrigui se, al momento della presentazione della domanda, sono adempienti con gli obblighi di quantificazione dei volumi irrigui in SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche).
Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento
CR05 - Sono ammissibili le spese per le seguenti tipologie di investimento: realizzazione, ripristino, adeguamento ed efficientamento delle infrastrutture irrigue extra aziendali, comprese le reti di distribuzione irrigua, gli invasi e le opere di bonifica.
CR06 - Presentazione di un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione dell’efficacia dell’operazione per il raggiungimento delle finalità dell’intervento ed il rispetto delle condizioni previste dal Regolamento PS PAC.
CR10 - Stabilito un importo massimo di spesa ammissibile per ciascuna operazione di investimento pari a € 2.000.0000,00.
CR11 - Non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata dai beneficiari. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell’invito a presentare proposte, entro un termine stabilito dalle stesse autorità di gestione non superiore a 24 mesi.
CR20 - Sono ammissibili al sostegno gli investimenti irrigui finalizzati:
CR21 - Gli investimenti sono ammissibili solo nei bacini idrografici per le quali sia stato inviato alla Commissione europea il Piano di gestione dello stesso, ai sensi della direttiva 2000/60/CE.
CR22 - Il predetto Piano di gestione deve comprendere l’intera area in cui sono previsti gli investimenti, nonché eventuali altre aree in cui l’ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi.
CR23 - Le misure che prendono effetto in virtù dei predetti piani di gestione (conformemente all’articolo 11 della predetta direttiva) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure.
CR24 - Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell’ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno.
CR25 - Con riferimento agli investimenti in infrastrutture irrigue in capo agli enti irrigui, al momento della presentazione della domanda le proposte progettuali devono essere presenti nella banca dati DANIA e non devono aver beneficiato di finanziamenti da altri fondi nazionali, e/o regionali e/o comunitari.
Per i Criteri di ammissibilità specifici per gli investimenti di adeguamento delle infrastrutture irrigue esistenti di cui al precedente CR20, lettera a) si rimanda alla scheda del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027.
Spese ammissibili
Investimento in infrastrutture con finalità ambientali riguardanti infrastrutture irrigue.
Gli investimenti riguardano il sostegno alla modernizzazione e allo sviluppo delle infrastrutture extra aziendali di irrigazione.
Sono possibili interventi di infrastrutturazione di servizi idonei a conseguire l’uso razionale dell’acqua di irrigazione da parte delle aziende agricole (tipo consiglio irriguo). Sono compresi gli investimenti per il riutilizzo dei reflui a scopo irriguo.
Sono compresi gli investimenti per la realizzazione di nuove infrastrutture irrigue che non comportano un aumento netto della superficie irrigata. In particolare, le nuove opere finalizzate all’infrastrutturazione collettiva di area già attualmente irrigata in autoapprovvigionamento consentono il passaggio da una gestione frammentata dell’irrigazione a una gestione collettiva, che consente una più efficiente distribuzione dell’acqua in periodo di scarsità ed una compartecipazione ai costi di gestione da parte dell’utente.
Importi e aliquote di sostegno |
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È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori fino ad un massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni. |
Aliquota del sostegno: 100% (Rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute dal beneficiario). |
(nuovo intervento – ex 8.5)
L’intervento prevede un sostegno per la realizzazione d’investimenti finalizzati a promuovere una silvicoltura sostenibile, attraverso l’erogazione di un contributo in conto capitale, ai titolari della gestione di superfici forestali, aree assimilate a bosco e di pertinenza funzionale, a copertura in tutto o in parte dei costi sostenuti per realizzare investimenti non produttivi.In coerenza con la Strategia Forestale Nazionale, l’intervento è volto principalmente a “favorire la Gestione Forestale Sostenibile (GFS) e il ruolo multifunzionale delle foreste”.
L’intervento persegue le seguenti finalità:
Condizioni di ammissibilità
Criteri di ammissibilità dei beneficiari
CB01 - Proprietari, Possessori e/o Titolari, pubblici o privati, della gestione di superfici forestali, e loro Associazioni.
CB03 - I beneficiari devono possedere gli atti pertinenti il riconoscimento dei criteri richiesti. Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento CR01 –presentazione di un “Piano di investimento”. Il Piano dovrà essere, ove pertinente, redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente.
Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento
CR02 - Le Azioni devono interessare le superfici forestali e ad esse assimilate.
CR03 - Il sostegno previsto dal presente intervento può interessare anche aree non boscate, quando riguarda strutture a sviluppo lineare o puntuale al servizio del bosco e in aree aperte di pertinenza del bosco.
CR04 - Le informazioni pertinenti la conformità alla GFS, vengono comunque riportate anche in sede di domanda di sostegno con la predisposizione del “Piano di investimento”. Solo per aziende con superfici forestali superiori a 100 ettari le informazioni pertinenti al rispetto dei criteri di GFS possono essere deducibili direttamente dagli strumenti di pianificazione forestale di dettaglio (Piano di Gestione) o da uno strumento equivalente.
CR05 - Le attività puntuali ammesse a finanziamento potranno essere attuate una sola volta sulla stessa superficie per la medesima azione per tutta la durata del programma.
CR06 - Non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile per ciascuna azione sia inferiore a 2.500,00 euro.
CR07 - Il limite di importo massimo di spesa ammissibile per ciascuna azione è pari a 300.000,00 euro per l’Azione SRD11.1) e a 100.000,00 euro per l’Azione SRD11.3).
CR08 - Sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate entro 24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell’invito a presentare proposte.
Spese ammissibili
Azione SRD11.1 - Tutela dell’ambiente, adattamento al cambiamento climatico e conservazione del paesaggio.
L’azione prevede investimenti volti a incrementare e migliorare le funzioni ambientali e sociali del bosco e la fornitura di servizi ecosistemici. L’investimento attuato a livello regionale è quindi volto a coprire le spese necessarie per realizzare:
Azione SRD11.3: Elaborazione di Piani di gestione forestale e strumenti equivalenti.
L’azione prevede investimenti volti a diffondere la gestione sostenibile e multifunzionale dei boschi che non può prescindere da una Pianificazione forestale di dettaglio. L’investimento attuato a livello regionale è quindi volto a coprire le spese necessarie all’elaborazione di Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti per superfici singole e/o associate, nonché la revisione dei Piani di gestione e strumenti equivalenti in scadenza o scaduti, secondo quanto disposto dalla normativa regionale vigente.
Importi e aliquote di sostegno |
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È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori fino ad un massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni. |
Aliquota del sostegno: 100% |
(ex sottomisura 8.3)
L’intervento prevede il sostegno per la realizzazione d’investimenti finalizzati a prevenire i rischi e limitare i fenomeni di innesco di dissesto idrogeologico, incendi, fitopatie e attacchi di organismi nocivi.
Il sostegno, ove pertinente, è subordinato al rispetto dei criteri di gestione forestale sostenibile (GFS). La conformità ai principi di GFS viene garantita dal rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari disposte a livello nazionale e regionale. L’Azione SRD12.1) Prevenzione dei danni alle foreste attuata a livello regionale è quindi volta a coprire gli investimenti necessari per realizzare gli interventi di prevenzione di seguito specificati:
Condizioni di ammissibilità
CB01 - I beneficiari del sostegno sono i Proprietari, Possessori e/o Titolari, pubblici o privati, e loro associazioni, titolari delle superfici forestali e aree assimilate.
C04 - I beneficiari di cui al punto precedente devono possedere gli atti pertinenti il riconoscimento dei criteri richiesti.
Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento
CR01 - Presentazione di un “Piano di investimento”, redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente.
CR02 - Gli investimenti proposti devono interessare le superfici forestali e ad esse assimilate.
CR03 - Il sostegno previsto dal presente intervento può interessare anche aree nonboscate, quando riguarda strutture a sviluppo lineare o puntuale a servizio del bosco o in aree aperte di pertinenza del bosco.
CR04 - Per gli investimenti previsti nell’ambito del presente intervento non è prevista nessuna limitazione della superficie di intervento, fatto salvo quanto diversamente stabilito al criterio CR06 e debitamente giustificato dall’AdG nelle procedure di attivazione dell’intervento in base ai pertinenti strumenti di pianificazione regionale.
CR05 - Le informazioni pertinenti la conformità alla GFS, vengono riportate in sede di domanda di sostegno con la predisposizione del “Piano di investimento”. Per la tipologia e importanza degli investimenti previsti dal presente intervento non viene richiesta l’obbligatorietà di strumenti di pianificazione forestale di dettaglio (Piano di Gestione) o strumenti equivalenti.
CR08 - Non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile sia inferiore a 5.000,00 euro, mentre non è prevista nessuna limitazione per l’importo massimo.
CR09 - Per l’Azione SRD12.1), sono considerate ammissibili solo le operazioni, per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate entro 24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell’invito a presentare proposte.
CR11 - Gli interventi di prevenzione dagli incendi, proposti nel “Piano di investimento”, devono essere coerenti con il Piano Regionale Anti Incendi.
Spese ammissibili
Spese di realizzazione delle strutture e infrastrutture funzionali alla prevenzione dei danni dell’incendio boschivo e altri pericoli naturali; spese di manodopera e servizi necessari alle operazioni di prevenzione.
Importi e aliquote di sostegno |
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È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori fino ad un massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni. |
Aliquota del sostegno: 100% (Rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute dal beneficiario). |
(ex sottomisura 4.2)
L’intervento è finalizzato a promuovere la crescita economica delle aree rurali attraverso un’azione di rafforzamento della produttività, redditività e competitività sui mercati del comparto agricolo, agroalimentare e agroindustriale migliorandone, al contempo, le performance climatico- ambientali.
Tale finalità generale è perseguita attraverso il sostegno agli investimenti materiali ed immateriali delle imprese che operano nell’ambito della trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I al TFUE, esclusi i prodotti della pesca.
Il prodotto finale ottenuto dal processo di trasformazione e/o commercializzato può non ricadere nell’elenco del suddetto Allegato I.
Ai fini del presente intervento, per processi di trasformazione e commercializzazione si intendono uno o più dei seguenti processi: cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale.
Condizioni di ammissibilità
CR01 - Sono ammesse a beneficiare del sostegno le imprese, singole o associate, che operano nell’ambito trasformazione, e/o commercializzazione, escluse le imprese che effettuano la sola commercializzazione.
CR02 - Nel caso di investimenti che non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 42 del TFUE, (trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli e commercializzazione di questi ultimi), si applica quanto previsto alla Sezione 4.7.3, paragrafo 6, del PSP.
CR03 - In caso di sostegno fornito anche attraverso strumenti finanziari, ai destinatari finali si applicano i medesimi criteri di ammissibilità per i beneficiari, così sopra riportati nel precedente punto C01.
Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento
CR04 - Sono ammissibili a sostegno le operazioni che perseguano una o più finalità delle azioni previste nell’ambito del presente intervento.
CR05 - Sono ammissibili a sostegno tutti i settori produttivi connessi alla trasformazione e/o, commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione e commercializzato può non ricadere nell’Allegato I.
CR06 - Per i beneficiari del presente intervento che siano anche produttori di materia prima agricola, l’attività di trasformazione e commercializzazione deve avere ad oggetto materie prime acquistate/conferite prevalentemente da soggetti terzi.
CR08 - Presentazione di un Piano Aziendale (Business Plan)volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell’operazione per il raggiungimento delle finalità dell’intervento.
CR09 - Non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile o il contributo pubblico siano al di sotto di un importo minimo pari a € 20.000,00.
CR010 - Importo massimo di spesa ammissibile erogabile per la durata dell’intero periodo di programmazione pari a euro 6.000.000,00.
CR11 - Importo massimo di spesa ammissibile per ciascuna operazione di investimento pari a euro 6.000.000,00.
CR12 - Nel caso di investimenti per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, devono essere rispettati i requisiti elencati nel Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027.
CR13 - Non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata dai beneficiari. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda o dalla pubblicazione dell’invito a presentare proposte, entro un termine stabilito dalle stesse autorità di gestione non superiore a 24 mesi.
Spese ammissibili
In tale contesto, è prevista la concessione del sostegno ad investimenti che perseguano le finalità specifiche delle due azioni di seguito descritte.
Azione 1
Azione 2
Installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili, limitatamente all’autoconsumo aziendale, ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi.
Importi e aliquote di sostegno |
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È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso. |
Aliquota del sostegno: 40% |
(ex sottomisura 8.6)
L’intervento prevede investimenti materiali ed immateriali per il miglioramento dei popolamenti forestali, l’incremento sostenibile della produttività, l’ammodernamento tecnico e di processo nella gestione, nelle utilizzazioni in bosco e nei processi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali, per garantire una migliore gestione sostenibile delle foreste, una efficace fornitura di servizi ecosistemici), una crescita del settore forestale in grado di offrire nuove opportunità di lavoro per la popolazione rurale.
L’intervento riguarda anche prodotti non legnosi ritraibili dal bosco, quali il sughero, e la sughericoltura che, come ricordato dalla Strategia Forestale Nazionale, ricopre un importante ruolo ambientale, socioeconomico e di conservazione paesaggistico-culturale locale.
L’intervento attuato dalla Regione Sardegna persegue, quindi, le seguenti finalità di interesse nazionale:
Condizioni di ammissibilità
Condizioni di ammissibilità dei beneficiari
CB01 - Proprietari, possessori e/o titolari, pubblici o privati, della gestione di superfici forestali, e loro associazioni.
C02 - Sono altresì ammissibili PMI, anche non titolari della gestione di superfici forestali, singole o associate, iscritte nel registro di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 della Camera di commercio territorialmente competente, che esercita un’attività economica nel settore della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa e tutela del territorio, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione (non industriale) dei prodotti legnosi e non legnosi del bosco, fornendo anche servizi in ambito forestale, ambientale ed energetico, indipendentemente dalla loro forma giuridica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente; sono ammissibili imprese, cooperative e consorzi che operano nel settore degli interventi forestali, comprese le ditte di utilizzazione, trasformazione e commercializzazione in ambito forestale, iscritte all’Albo regionale delle imprese forestali.
C03 - Le grandi imprese, sono ammissibili solo quando rientrano tra i beneficiari di cui al precedente punto C01; quindi, l’attività economica deve essere esercitata su superfici di loro proprietà o possesso.
C04 - I beneficiari devono possedere gli atti pertinenti il riconoscimento dei criteri richiesti.
C05 - I beneficiari di cui al punto C02 possono anche non essere proprietari, possessori e/o titolari di superfici forestali e fornire servizi, lavori e/o lavorazioni nel settore forestale e della prima trasformazione secondo quanto dettagliato nel “Piano di investimento” di cui al CR01.
C06 - Per gli investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione strutturale (macchine e attrezzature) delle imprese è richiesta l’iscrizione all’Albo regionale delle imprese forestali, in coerenza con gli strumenti programmatori regionali.
Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento
CR01 - Presentazione di un “Piano di investimento”, redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente.
CR02 - Le Azioni interessano le superfici forestali e ad esse assimilate.
CR03 - Il sostegno previsto dal presente intervento può interessare anche aree non boscate e/o aree aperte di pertinenza del bosco, quando riguarda piantagioni legnose produttive e/o le strutture a sviluppo lineare o puntuale a servizio del bosco e delle operazioni di gestione (ad esempio viabilità forestale e silvopastorale aziendale, strutture piazzole di logistica, ecc.).
CR04 - Le informazioni pertinenti la conformità alla GFS (azione SRD15.1), vengono comunque riportate anche in sede di domanda di sostegno con la predisposizione del “Piano di investimento”. Solo per aziende con superfici forestali superiori a 100 ettari le informazioni pertinenti al rispetto dei criteri di GFS possono essere deducibili direttamente dagli strumenti di pianificazione forestale di dettaglio (Piano di Gestione) o da uno strumento equivalente.
CR05 - Sono ammissibili per l’azione SRD15.1), gli investimenti connessi all’esecuzione delle utilizzazioni forestali e della coltivazione del bosco; per l’azione SRD15.2), sono ammissibili gli investimenti connessi al solo uso del legno come materia prima o come fonte di energia (compreso produzione di cippato o pellets), limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale, cioè precedenti le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili non artigianali, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati.
CR06 - Per interventi di prima trasformazione si intendono gli investimenti eseguiti direttamente dalle aziende forestali, dalle imprese di utilizzazione e trasformazione forestale o da loro associazioni, che rispondono ad almeno uno dei seguenti parametri sulla base delle esigenze locali definite dalle AdG competenti:
CR07 - Non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile per ciascuna azione sia inferiore a 5.000,00 euro. CR08 - può essere concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori.
CR08 - Può essere concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori.
CR09 - Sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate entro 24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell’invito a presentare proposte.
Spese ammissibili
SRD15.1: Interventi selvicolturali
Investimenti volti a migliorare il valore economico dei popolamenti forestali e la qualità dei prodotti forestali (legnosi e non legnosi) ritraibili dal bosco e connessi all’esecuzione delle utilizzazioni forestali e della coltivazione del bosco. L’investimento è quindi volto a coprire le spese necessarie per poter realizzare una silvicoltura produttiva e sostenibile e piantagioni legnose produttive garantendo al contempo obiettivi ambientali e di adattamento al cambiamento climatico.
SRD15.2: Ammodernamenti e miglioramenti
Investimenti volti a favorire la crescita del settore forestale regionale, promuovendo l’innovazione tecnica e di processo nonché la valorizzazione del capitale aziendale. L’investimento è quindi volto a coprire le spese necessarie per poter realizzare:
Importi e aliquote di sostegno |
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È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte dell'Organismo pagatore fino ad un importo massimo del 50% del contributo pubblico concesso per le singole operazioni. |
Aliquota del sostegno: 65% della spesa ammissibile. |
L’intervento di sostegno al primo insediamento è finalizzato alla concessione di un sostegno a giovani imprenditori agricoli di età fino a quarantuno anni non compiuti che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda, dietro presentazione di un piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola. La natura dell’intervento è quella di offrire delle opportunità e strumenti per attrarre giovani nel settore agricolo e per consentire di attuare idee imprenditoriali innovative anche mediante approcci produttivi maggiormente sostenibili sia in termini di ambiente, sia in termini economici e sociali.
Condizioni di ammissibilità
Beneficiari
C01 - Al momento della proposizione della domanda di sostegno hanno un’età maggiore ai 18 anni e inferiore a 41 anni non compiuti.
C02 - Possiedono un’adeguata formazione o competenza professionale in linea con quanto specificato nella definizione di giovane agricoltore. Se non posseduto al momento della presentazione della domanda viene accordato un periodo di proroga non superiore a 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno.
C03 - Contemporaneamente alla domanda di aiuto presentano un Piano Aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola. Gli elementi del piano saranno definiti dall’Autorità di Gestione Regionale.
C04 - Si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda secondo le condizioni contenute nella definizione di giovane agricoltore. Non sono ammessi premi plurimi nella stessa azienda.
C05 - Si insediano in un’azienda che non deriva da un frazionamento di un’azienda familiare di proprietà di parenti o da una suddivisione di una società in cui siano presenti parenti. Nei bandi verranno specificate le relative condizioni specifiche nonché i relativi gradi di parentela/affinità non ammessi.
C06 - Il richiedente non deve aver già beneficiato del premio di primo insediamento nell’ambito della politica di sviluppo rurale comunitaria.
NON sono ammessi al sostegno i giovani che:
C07 - Si insediano in aziende con una Produzione Standard minore di euro 25.000 o maggiore di euro 200.000.
Ulteriori condizioni di ammissibilità dei beneficiari
Aliquota del sostegno |
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Forma d Supporto: Premio forfettario di €40.000,00 |
Il premio è concesso in due rate pari ciascuna al 50% dell'ammontare concesso |
(ex sottomisura 16.1)
L’intervento è finalizzato al sostegno dei Gruppi Operativi del PEI AGRI. I GO promuovono la conoscenza, l’innovazione e la digitalizzazione nel settore agricolo, forestale e nelle aree rurali nonché la loro diffusione mediante l’individuazione di problemi/opportunità e delle relative soluzioni innovative, attuate nell’ambito di un partenariato che realizza un progetto.
L’attuazione del progetto avviene attraverso l’applicazione dell’approccio interattivo all’innovazione, che promuove la partecipazione degli utenti delle innovazioni e di tutti gli altri soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nelle fasi di realizzazione. I Gruppi Operativi sono partenariati costituiti da varie tipologie di soggetti quali, per esempio, imprese, agricoltori, centri di ricerca, università, consulenti che agiscono insieme per introdurre e diffondere innovazione nel rispetto degli obiettivi del PEI AGRI.
Condizioni di ammissibilità
Il beneficiario del sostegno è il Gruppo Operativo costituito dai soggetti individuati fra le seguenti categorie:
CR01 - I Gruppi operativi devono essere formati da almeno due soggetti giuridici diversi appartenenti ad almeno due differenti categorie tra quelle elencate nella sezione Beneficiari.
CR02 - È obbligatoria l’adesione/partecipazione al GO di almeno un’impresa agricola o forestale.
CR03 - La/le innovazione/i auspicata/e può/possono basarsi su pratiche nuove, ma anche su quelle tradizionali applicate in un nuovo contesto geografico o ambientale.
CR04 - Ciascun GO elabora un progetto per sviluppare, collaudare, adattare, diffondere innovazioni che si basino sul modello interattivo.
Si possono coprire i costi di ogni azione pertinente intesa a sviluppare, collaudare, adattare, diffondere l’innovazione, l’accesso alla formazione e alla consulenza, la realizzazione di analisi e studi di fattibilità, lo scambio e la diffusione di conoscenze e informazioni.
Spese ammissibili
In particolare, sono ammessi:
L’intervento riconosce le spese relative ad una fase di attuazione del GO della durata massima di 5 anni.
Importi e aliquote di sostegno |
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L'intensità di aiuto sarà pari al 100%, escluse le spese riconducibili ad altri Interventi che abbiano intensità di aiuto differenti |
Forma di sostegno | Sovvenzione |
Tipo di sostegno | rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario |
costi unitari | |
somme forfettarie | |
finanziamento a tasso fisso |
(ex sottomisura 3.1)
I regimi di qualità che possono beneficiare dell’intervento devono essere conformi con quanto riportato nell’Articolo 47 del Regolamento UE 2022/126.
In particolare, deve essere garantita la specificità del prodotto finale che deve essere contraddistinto da caratteristiche ben distinguibili, particolari metodi di produzione o una qualità del prodotto finale superiore alle norme commerciali correnti. La partecipazione ai regimi di qualità che beneficiano dell’aiuto previsto dall’intervento deve essere aperta a tutti i produttori e prevedere dei disciplinari di produzione vincolanti e verificabili dalle autorità pubbliche o ad organismi di controllo.
La tipologia di intervento considera:
Condizioni di ammissibilità
CR01 - L’imprenditore agricolo, per poter essere il destinatario finale dell’intervento, deve partecipare per la prima volta ai regimi di qualità ammissibili o deve aver partecipato ai medesimi regimi nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno.
CR02 - Per OP, AOP e Consorzi di tutela, essere riconosciuti ai sensi della pertinente normativa nazionale e regionale.
CR03 - Le associazioni di agricoltori devono raggruppare anche agricoltori che partecipano per la prima volta o hanno aderito nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno ai regimi di qualità ammissibili.
CR04 - I soggetti indicati nella domanda di aiuto devono partecipare ad uno dei regimi di qualità elencati a pag. 220 del CSR 2023-2027.
Spese ammissibili
Sono ammissibili a beneficiare del sostegno le seguenti voci di spesa:
SP01 - Costi di certificazione per la prima iscrizione e il mantenimento nel sistema dei controlli;
SP02 - Costi delle analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano di controlli dell’organismo di certificazione.
Importi e aliquote di sostegno |
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Il sostegno è una sovvenzione a fondo perduto concesso sotto forma di pagamento annuale. |
L'intensità dell'aiuto è pari al 100% dei costi fissi sostenuti nel periodo di riferimento di ciascuna annualità per la partecipazione al/ai regime/i di qualità ammesso/i, entro il limite massimo complessivo annuale di €3.000,00 (tremila) per soggetto per una massimo di 5 anni. |
(ex sottomisura 19.1)
Il Supporto preparatorio è strettamente correlato ad una efficace ed efficiente attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale LEADER attraverso:
Questo intervento sostiene le operazioni per l’animazione, formazione e capacity building dei partenariati locali e l’elaborazione di proposte di SSL da implementare nell’ambito dell’Intervento “LEADER: attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale”.
Condizioni di ammissibilità
I beneficiari dell’intervento sono i GAL operanti nel precedente periodo di programmazione 2014-2022.
CR01 - La concessione del sostegno è subordinata alla presentazione di una SSL, elaborata a seguito di consultazione e animazione svolta dai GAL.
CR02 - Il Sostegno preparatorio è concesso indipendentemente dal fatto che la SSL venga ammessa a ricevere il sostegno nell’ambito dell’intervento SGR 06.
Le condizioni di ammissibilità delle operazioni vengono integrate, coerentemente con le condizioni di ammissibilità previste nell’ambito dell’intervento (SRG06) LEADER – Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale, e dettagliate nelle disposizioni attuative e nel bando di selezione dei beneficiari.
Spese ammissibili
Sono ammissibili a beneficiare del sostegno le seguenti voci di spesa:
SP01 - Il periodo di eleggibilità delle spese decorre dalla data di approvazione del PSP;
SP02 - Nel caso di proposte di SSL plurifondo si applicano le disposizioni previste dall’art. 157 del Reg. (UE) 2115/2021;
SP03 - I costi ammissibili possono riferirsi a diverse categorie di voci di spesa quali: informazione e aggiornamento delle parti interessate; animazione, comunicazione e diffusione delle informazioni; consulenza, studi sulla zona interessata, studi di fattibilità per progettualità specifiche nell’ambito della SSL; costi amministrativi, costi operativi e del personale dell’organizzazione richiedente;
SP04 - Fatte salve le condizioni di ammissibilità generali indicate, le spese ammissibili nell’ambito di questo intervento sono definite dall’Autorità di Gestione e sono riportate negli avvisi pubblici per la concessione del sostegno.
Importi e aliquote di sostegno |
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Aliquota del sostegno: 100% |
Tipo di sostegno: Somme forfettarie |
(ex sottomisura 19.2)
Al LEADER viene attribuito un ruolo strategico nel favorire la vitalità delle zone rurali e contrastare fenomeni di spopolamento, povertà e degrado ambientale.
LEADER è principalmente finalizzato a favorire lo sviluppo locale:
Gli ambiti tematici attivati sono: sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari; servizi, beni, spazi collettivi e inclusivi; sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali; sistemi produttivi locali artigianali e manifatturieri.
Condizioni di ammissibilità
CR03 - I GAL sono composti dai rappresentanti degli interessi socioeconomici pubblici e privati della realtà locale, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlla il processo decisionale.
CR04 - Ciascun GAL dovrà rispettare il principio di non sovrapposizione delle SSL e dei territori interessati. L’ Autorità di Gestione eventualmente dettaglia con propri documenti di dettaglio regionali e/o linee procedurali e/o bandi di selezione dei GAL e delle SSL elementi specifici, ad esempio relativi a: composizione del partenariato, composizione dell’organo decisionale del GAL, eventuale capitale sociale del GAL, organizzazione della struttura tecnica, ecc.
Sotto intervento A) Criteri di ammissibilità dei beneficiari per il Sostegno alle Strategie di Sviluppo Locale
CR05 - Per le operazioni ordinarie attivate nella SSL: i medesimi beneficiari previsti nelle singole operazioni di riferimento, secondo le specificità declinate nel PSP.
CR06 - Per le operazioni specifiche attivate nella SSL: soggetti individuati dai GAL ai fini dell’attuazione dell’operazione nell’ambito di eventuali tipologie individuate dall’AdG.
CR07 - Per le operazioni relative all’avvio di imprese extra agricole, i beneficiari sono definiti nella scheda intervento SRE04 “Start up non agricole” del PSP e nelle SSL proposte dai GAL.
CR08 - I GAL ammessi al finanziamento del presente intervento, sulla base delle disposizioni dell’Autorità di Gestione, possono essere beneficiari delle operazioni specifiche.
CR09 - Il GAL può essere beneficiario di progetti di accompagnamento correlati alle operazioni previste nelle SSL.
CR10 - Per le operazioni ordinarie, comprese operazioni nell’ambito dell’intervento “SRE04 – Start up non agricole”, dovranno inoltre essere rispettati gli ICO pertinenti per le tipologie di intervento che rientrano nel PSP (investimenti).
CR11 - Per le operazioni specifiche l’Autorità di Gestione definisce gli impegni che i GAL devono mantenere. Gli elementi dei suddetti criteri sono dettagliati nelle linee procedurali e nel bando di selezione dei GAL e delle SSL.
Sotto intervento B) Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale
CR12 - I beneficiari sono i GAL ammessi al finanziamento 2023-2027 del presente intervento.
Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento
CR13 - Per essere ammissibili, tutte le operazioni devono rispettare le condizioni di ammissibilità delle spese previste in questo intervento e le specifiche disposizioni definite dalle Autorità di Gestione.
CR14 - Le operazioni ordinarie devono essere conformi ai requisiti e condizioni previste dagli interventi di riferimento del PSP.
CR15 - Per poter essere ammissibili, le operazioni di cooperazione devono:
CR16 - Nell’ambito dei progetti di cooperazione possono essere coinvolti altri partner quali: altri gruppi di azione locale; associazioni di partner locali pubblici e privati su un territorio rurale impegnato nell’attuazione di progetti di sviluppo locale, all’interno o al di fuori dell’Unione Europea; associazioni di partner locali pubblici e/o privati su un territorio non rurale impegnato nell’attuazione di progetti di sviluppo locale all’interno o al di fuori dell’Unione Europea. Non sono ammissibili operazioni finalizzate esclusivamente allo scambio di esperienze e/o formazione.
CR17 - Nell’ambito delle SSL possono essere finanziati progetti sia nelle zone rurali che in quelle urbane; i progetti nelle aree urbane devono essere coerenti con le finalità e i risultati delle Strategie di Sviluppo Locale e dimostrare chiaramente di avere ricadute nelle zone rurali.
Spese ammissibili
SP01 - L’ammissibilità e finanziabilità dei costi delle SSL (sotto Azione A e B) decorrono dai termini definiti dall’Autorità di Gestione.
SP02 - Erogazione anticipi - È consentito il pagamento di anticipi ai GAL fino al 50% del contributo concesso per le singole SSL alle condizioni stabilite nella sezione 4.7.3, paragrafo 3, del PSP.
Sotto intervento A
SP03 - Ai fini dell’ammissibilità a contributo pubblico, le spese effettuate dai beneficiari nell’ambito delle operazioni sostenute da LEADER devono essere conformi alle condizioni generali previste al cap. 4 del PSP; https://www.reterurale.it/psrn
SP04 - Relativamente alla cooperazione LEADER, le spese ammissibili alle azioni per la preparazione e attuazione dei relativi progetti sono riconducibili alle categorie di cui a pag 229 -230 del CSR; https://delibere.regione.sardegna.it/protected/64738/0/def/ref/DBR64579
SP05 - Relativamente alle azioni di accompagnamento, correlate a determinate operazioni previste nella SSL, delle quali il GAL può essere beneficiario, le spese ammissibili sono riconducibili alle categorie dettagliate a pag. 230 del CSR
SP06 - I costi relativi al sotto intervento B. Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo, le spese ammissibili sono riconducibili alle categorie dettagliate a pag. 230 del CSR. https://delibere.regione.sardegna.it/protected/64738/0/def/ref/DBR64579
Importi e aliquote di sostegno |
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È consentito il pagamento di anticipi ai GAL fino al 50% del contributo concesso per le singole SSL |
sotto intervento A | Sono definiti per ogni operazione/progetto, con riferimento al quadro complessivo degli interventi previsti nelle SSL e delle relative condizioni previsto dal PSP, nel rispetto, comunque, dei limiti e livelli massimi definiti dal Regolamento UE 2115/2021 e/o dalle norme vigenti in materia di aiuti di Stato. |
Sotto intervento B | Aliquota del sostegno: 100% |
(ex sottomisura da 16.3 a 16.9)
L’intervento sostiene la creazione di partenariati per la realizzazione di azioni di supporto all’innovazione ed erogazione di servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare, che dovranno offrire risposte sistemiche alle esigenze/ problemi delle imprese. I partenariati, articolati per territorio o per filiera, partendo da una puntuale analisi dei fabbisogni delle imprese agricole, agroalimentari e forestali, presentano e attuano un progetto, il cui obiettivo sarà rafforzare i collegamenti tra gli imprenditori e gli altri attori dell’AKIS, con particolare riferimento agli enti di ricerca.
L’istituzione dei partenariati permette di ottenere un triplice risultato:
Condizioni di ammissibilità
Il beneficiario del sostegno è il gruppo di cooperazione o i suoi componenti, che potranno essere individuati fra i seguenti soggetti:
CR01 - I gruppi di cooperazione dovranno essere formati da almeno due soggetti giuridici diversi, appartenenti almeno a due categorie fra quelle sopra citate.
Spese ammissibili
Si possono coprire i costi di ogni azione pertinente intesa a realizzare il progetto. In particolare, sono ammessi:
Importi e aliquote di sostegno |
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È consentito il pagamento di anticipazioni ai beneficiari fino al 50% dell'importo complessivo del contributo. |
(ex sottomisura 3.2)
L’intervento è finalizzato ad attivare azioni di informazione e promozione dei prodotti di qualità presso i consumatori dell’Unione Europea, perseguendo i seguenti obiettivi specifici:
L’aiuto è quindi concesso per attività di informazione e promozione sulle caratteristiche intrinseche dei prodotti legate al regime di qualità alimentare interessato, nonché sugli aspetti nutrizionali e salutistici, l’etichettatura, la rintracciabilità, ed i metodi di produzione a basso impatto ed eventualmente gli elevati standard di benessere animale, sempre connessi al disciplinare di produzione.
Condizioni di ammissibilità
I beneficiari dell’intervento sono le associazioni di produttori che partecipano ai Regimi di qualità indicati nei criteri di ammissibilità:
C01 - Sono oggetto di attività di informazione e promozione ammesse ad aiuto le seguenti produzioni afferenti ai seguenti regimi di qualità:
C02 - Il sostegno è concesso unicamente per azioni di informazione e promozione effettuate sul mercato interno all’Unione Europea.
Spese ammissibili
Il sostegno è concesso unicamente per azioni di informazione e promozione effettuate sul mercato interno all’Unione Europea. Le spese riguardano:
Importi e aliquote di sostegno |
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L'aiuto sarà pari al 70% del costo totale delle spese ammesse. È prevista una dimensione minima dei progetti ammessi pari a euro 30.000,00 e una dimensione massima pari a euro 300.000,00. |
(ex sottomisura 2.1)
I servizi di consulenza aziendale sono volti a soddisfare le esigenze di supporto espresse dalle imprese agricole, forestali e operanti in aree rurali su aspetti tecnici, gestionali, economici, ambientali e sociali e a diffondere le innovazioni sviluppate tramite progetti di ricerca e sviluppo, tenendo conto delle pratiche agronomiche e zootecniche esistenti, anche per quanto riguarda la fornitura di beni pubblici.
Attraverso tali servizi è offerta un’assistenza adeguata lungo il ciclo di sviluppo dell’impresa, anche per la sua costituzione, la conversione dei modelli di produzione verso la domanda dei consumatori, le pratiche innovative, le tecniche agricole per la resilienza ai cambiamenti climatici, comprese l’agro-forestazione e l’agroecologia, il miglioramento del benessere degli animali e, ove necessario, le norme di sicurezza, il sostegno sociale e il contrasto allo sfruttamento della manodopera.
I servizi di consulenza agricola sono integrati nei servizi correlati dei consulenti aziendali, dei ricercatori, delle organizzazioni di agricoltori e di altri portatori di interessi pertinenti che formano gli AKIS (Reg. (UE) 2021/2115, art. 15, paragrafo 2).
Tali servizi consistono nell’insieme di interventi e di prestazioni tecnico-professionali fornite dai consulenti alle imprese, anche in forma aggregata. I servizi di consulenza sono rivolti a tutte le imprese agricole, forestali e operanti in aree rurali e possono prevedere anche attività strumentali funzionali ad una efficace erogazione del servizio (ad esempio analisi chimico-fisiche del suolo, degli alimenti, biologiche, dei mercati, delle condizioni climatiche, piattaforme digitali di servizio, ecc.).
I servizi di consulenza sono anche integrabili nei Gruppi Operativi del PEI AGRI ed eventualmente nei progetti di filiera/area, nei progetti integrati (giovani, impresa legati agli investimenti) e in altre forme di cooperazione innovativa regionali, interregionali e transnazionali.
Condizioni di ammissibilità
I beneficiari del sostegno sono i soggetti pubblici o privati che prestano servizi di consulenza per il tramite di uno o più consulenti adeguatamente qualificati e formati. Tra i beneficiari possono essere ricompresi anche gli Organismi di consulenza riconosciuti dalla Regione tramite il proprio Sistema aperto di Consulenza aziendale attivato nella programmazione 2014-2020, in conformità al disposto di cui all’art. 15, par. 1, del Reg. (UE) 2021/2115.
CR01 - Adeguata qualificazione e formazione dei consulenti.
CR02 - Assenza di conflitto di interesse.
CR03 - Avere tra le proprie finalità le attività di consulenza.
CR04 - I fruitori della consulenza devono avere la sede legale o almeno una sede operativa presso il territorio della Regione.
CR05 - Demarcazione con attività di consulenza previste nelle OCM.
Spese ammissibili
Sono ammissibili a beneficiare del sostegno i costi di progettazione, coordinamento e realizzazione dell’intervento.
Importi e aliquote di sostegno |
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L'intervento non prevede anticipi. |
L'Intensità dell'aiuto sarà pari al 100% dei costi ammessi per le attività realizzate. |
(ex sottomisura 1.2)
L’intervento risponde all’obiettivo trasversale della PAC finalizzato a favorire, diffondere e condividere la conoscenza, le esperienze e le opportunità, l’innovazione e i risultati della ricerca e la digitalizzazione nel settore agroforestale e nelle zone rurali. I destinatari delle azioni di informazione sono gli addetti dei settori agricolo, forestale, gli altri soggetti pubblici e privati e i gestori del territorio operanti nelle zone rurali, e più in generale i cittadini e i consumatori.
L’attività di informazione rafforza il potenziale umano delle persone per promuovere la crescita economica, lo sviluppo sociale e per migliorare la sostenibilità, la competitività, l’efficienza delle risorse e le prestazioni ambientali delle imprese agricole e forestali. Inoltre, l’intervento costituisce parte integrante dell’AKIS e può contribuire ad aumentare i legami tra agricoltura e ricerca.
L’intervento si realizza attraverso la selezione di progetti informativi che prevedono ad esempio le seguenti azioni: sportelli informativi, incontri, convegni e seminari, prodotti informativi (bollettini, newsletter, opuscoli, pubblicazioni, schede, ecc.) anche su supporto multimediale o tramite media e strumenti social/web e altri azioni e strumenti idonei alla diffusione delle informazioni.
L’intervento può essere attivato anche all’interno di progetti integrati o di cooperazione.
Condizioni di ammissibilità
Sono beneficiari dell’Intervento di informazione le seguenti categorie di soggetti:
CR01 - Demarcazione con altri interventi che prevedono il sostegno alle stesse attività (ad esempio OCM).
L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del Regolamento SPR. Tali criteri sono stabiliti dalle Autorità di Gestione Regionali, previa consultazione dei Comitati di Sorveglianza Regionali, ciascuna per il proprio ambito di competenza territoriale.
Spese ammissibili
Sono ammissibili a beneficiare del sostegno i costi di progettazione, coordinamento e realizzazione dell’operazione.
Importi e aliquote di sostegno |
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L'intervento non prevede anticipi. |
L'Intensità dell'aiuto sarà pari al 100% dei costi ammessi. |
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